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Articolo 27 Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)

(D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165)

[Aggiornato al 17/09/2024]

Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali

Dispositivo dell'art. 27 TUPI

1. Le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai principi dell'articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono, entro due mesi dalla adozione, le deliberazioni, le disposizioni ed i provvedimenti adottati in attuazione del medesimo comma alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

Massime relative all'art. 27 TUPI

Cass. civ. n. 17841/2015

A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27, D.Lgs. n. 165/2001 ha imposto la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne consegue che, qualora l'ente pubblico, nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un assetto ad esso non corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrà esser riferita alle nuove regole, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento.

Cass. civ. n. 23567/2008

Qualora l'ente pubblico, nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un assetto ad esso non corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrà esser riferita alle nuove regole, non potendo darsi ultrattività o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento.

Cons. Stato n. 83/2007

L'art. 27, D.lgs. n. 165 del 2001, non impone agli enti locali la disciplina statale, ma ne riconosce implicitamente l'autonomia statutaria e regolamentare, e ciò in sintonia con le disposizioni di cui all'art. 114 Cost., comma 2.

Corte cost. n. 2/2004

Non è fondata, in riferimento all'art. 117 comma 2 lett. l) Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 comma 5 dello statuto della Regione Calabria, approvato in prima deliberazione il 13 maggio 2003 e, in seconda deliberazione, in data 31 luglio 2003, il quale attribuisce alla potestà statutaria, legislativa e regolamentare della Regione la disciplina del regime contrattuale dei dirigenti regionali. Poiché la norma statutaria deve essere interpretata nel senso che essa si limita prevedere che la Regione disciplina con provvedimenti normativi il regime procedimentale della contrattazione con i propri dirigenti, ovviamente per la parte di propria competenza, la stessa è compatibile con la disciplina costituzionale e con la stessa legislazione statale vigente in materia di ordinamento della dirigenza pubblica, in quanto, se la intervenuta privatizzazione e contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola anche le regioni, tuttavia la stessa legislazione statale in materia di ordinamento della dirigenza non esclude una, seppur ridotta, competenza normativa regionale in materia, prevedendo espressamente (art. 27 comma 1 D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165), che le regioni a statuto ordinario, nell'esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare adeguano ai principi dell'art. 4 e del Capo I, i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità.

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