(massima n. 1)
A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, l'art. 27, D.Lgs. n. 165/2001 ha imposto la riorganizzazione della P.A. in relazione ai principi di cui all'art. 4 del medesimo decreto, rendendo da subito incompatibili le norme sulla dirigenza pubblica vigenti. Ne consegue che, qualora l'ente pubblico, nell'adeguarsi al nuovo modello organizzativo mantenga transitoriamente un assetto ad esso non corrispondente, la corrispondenza delle funzioni esercitate al modello dirigenziale, dovrą esser riferita alle nuove regole, non potendo darsi ultrattivitą o reviviscenza di regole sulla dirigenza pubblica del tutto incompatibili con il nuovo ordinamento.