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Articolo 57 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Donazioni anteriori

Dispositivo dell'art. 57 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. Il valore delle quote spettanti o dei beni e diritti attribuiti a ciascun donatario è maggiorato, ai soli fini delle franchigie di cui all'articolo 56, di un importo pari al valore delle donazioni a lui anteriormente fatte dal donante, comprese quelle presunte di cui all'articolo 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'articolo 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59. Per valore delle donazioni anteriori si intende il valore attuale dei beni e dei diritti donati; si considerano anteriori alla donazione, se dai relativi atti non risulta diversamente, anche le altre donazioni di pari data(1).

2. Negli atti di donazione e negli atti di cui all'art. 26 del testo unico sull'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, devono essere indicati gli estremi delle donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario o ad alcuno dei donatari e i relativi valori alla data degli atti stessi. Per l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza di tale indicazione si applica, a carico solidalmente dei donanti e dei donatari, la sanzione amministrativa da una a due volte la maggiore imposta dovuta(1).

Note

(1) I commi 1 e 2 sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, lettera bbb) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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Consulenze legali
relative all'articolo 57 Testo Unico sulle successioni e donazioni

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. E. chiede
domenica 07/01/2024
“mia madre e mio padre hanno vissuto in regime di comunione di beni e alla morte di mia madre la metà dei beni (non immobiliari) dovrebbero andare una parte a mio padre e il restante diviso tra noi tre figlie.

mio padre sostiene che dovremmo reintestargli la parte destinata in eredita di mia madre in quanto mia madre non ha prodotto tali beni.

La mia domanda è: mi conferma che nel caso noi tre figlie decidessimo di dargli la nostra parte di eredita', sarebbe in effetti una donazione, e in quanto tale tassabile?
grazie.”
Consulenza legale i 14/01/2024
La lettura del quesito lascia chiaramente intuire che oggetto di trasferimento dovrebbe essere soltanto la parte mobiliare del patrimonio ereditario (facendosi riferimento alla metà dei beni “non immobiliari”).

Ora, in genere per il trasferimento di tali beni il nostro ordinamento giuridico non richiede il rispetto di alcun particolare formalismo, essendo sufficiente la semplice traditio, ovvero la semplice consegna materiale delle cose.
Ciò comporta che la rinunzia da parte delle figlie ed in favore del padre della quota loro spettante ex lege sul patrimonio mobiliare della de cuius non necessita di essere esteriorizzata in alcun atto sottoscritto tra le parti e potrà tranquillamente restare quale fatto interno alle stesse.

A ciò si aggiunga che in ogni caso il coniuge superstite (ossia il padre) ha diritto, in aggiunta alla quota di eredità spettantegli ex lege, anche al diritto di abitazione della casa familiare e dei mobili che l’arredano, e ciò per come risulta espressamente disposto dall’art. 540 del c.c., applicabile sia nel caso di successione legittima che testamentaria.
Pertanto, salvo la presenza di beni mobiliari di ingente valore, si ritiene che non vi sia alcun motivo di preoccuparsi che l’operazione richiesta dal padre possa configurarsi quale donazione soggetta a tassazione.

In ogni caso, sotto il profilo della eventuale tassazione, va precisato che, a parte le donazioni non soggette ad imposta (ovvero quelle di modico valore o relative a veicoli iscritti al PRA), l’imposta sulle donazioni è dovuta, in misura fissa o proporzionale, salvo la c.d. franchigia, prevista dall’art. 2 comma 49 D.L. 262/2006 e art. 57 D. Lgs. 346/1990.
La franchigia è un importo minimo che non rileva ai fini della tassazione di un atto; al di sotto di tale importo, non vi è alcun prelievo fiscale, mentre al di sopra dello stesso importo il prelievo si applica solo sulla parte eccedente la franchigia.

In particolare, l’imposta sulle donazioni non si versa nel caso di:
  • donazioni ai genitori (anche adottivi) inferiori a 1 milione di euro;
  • donazioni ai nonni inferiori a 1 milione di euro;
  • donazioni ai figli (anche adottivi) inferiori a 1 milione di euro;
  • donazioni ai nipoti inferiori a 1 milione di euro;
  • donazioni al marito inferiori a 1 milione di euro;
  • donazioni alla moglie inferiori a 1 milione di euro;
  • donazioni al fratello o alla sorella inferiori a 100mila di euro;
  • donazioni, anche tra estranei, di modico valore (Circolare n. 3/E/2008).

In conclusione, se non vi sono altre particolari ragioni ostative, la volontà del padre può essere del tutto soddisfatta.