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Articolo 52 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 05/11/2024]

Importazione

Dispositivo dell'art. 52 Testo unico stupefacenti

1. Il Ministero della sanitā, rilasciato il permesso di importazione in conformitā delle convenzioni internazionali, ne dā tempestivo avviso alla dogana presso la quale č effettuata l'importazione e, se quest'ultima č interna, anche alla dogana di confine.

2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna č disposto con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto.

3. L'importatore deve presentare al pių presto alla dogana destinataria il permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.

4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la possibilitā di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello stesso tempo comunicazione al Ministero della sanitā, al Servizio centrale antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.

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