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Articolo 51 Testo unico stupefacenti

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

[Aggiornato al 21/08/2024]

Domanda per il permesso di importazione

Dispositivo dell'art. 51 Testo unico stupefacenti

1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato č tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanitā secondo le modalitā indicate con decreto del Ministro.

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