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Articolo 222 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 30/06/2022]

Dispositivo dell'art. 222 TULPS

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.

Esse saranno comunicate al prefetto della provincia "dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico" il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.

Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno.

Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.

Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.

Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.

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