Entro un quinquennio dall'entrata in vigore di questo testo unico, le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali, già date o declamate in pubblico nel regno, potranno essere ulteriormente rappresentate, senza ottemperare al disposto dell'art. 73.
Esse saranno comunicate al prefetto della provincia "dove per la prima volta verranno rappresentate o declamate, dopo la entrata in vigore di questo testo unico" il quale ha facoltà di vietarle per ragioni di morale o di ordine pubblico.
Quando il prefetto ne autorizzi la rappresentazione, l'autorizzazione è valida per tutto il Regno.
Contro il divieto del prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide, sentita la commissione di cui all'art. 73.
Il Ministro dell'interno può, in qualunque momento, procedere a nuovo esame delle produzioni teatrali di cui nella prima parte di questo articolo.
Anche per queste produzioni si applica il disposto dell'art. 74.