[(1)Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale che siano, dal sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda(2), a cui devono essere comunicati per l'approvazione, ritenuti contrari all'ordine pubblico, alla morale o ai buoni costumi.
Il sottosegretariato può sentire il parere di una commissione presieduta dal sottosegretario di Stato per la stampa e la propaganda(2), o per sua delega, dall'ispettore per il teatro, e composta:
- a) da un rappresentante del partito nazionale fascista;
- b) dal vice-presidente della corporazione dello spettacolo;
- c) dal capo dell'ufficio censura presso l'ispettorato del teatro;
- d) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero dell'interno, designato dal ministero stesso;
- e) da un funzionario di gruppo A non inferiore al grado 6° del ministero dell'educazione nazionale(3), designato dal ministero stesso;
- f) da un rappresentante dei gruppi universitari fascisti, designato dal segretario del partito nazionale fascista;
- g) da un rappresentante del sindacato nazionale fascista autori e scrittori. ]