(1)Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli art. 19, 24, 85, 113, 157, 158, 163, 216 e 217 di questo testo unico.
Note
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 11-20 marzo 1970, n. 39 (G.U. 25 marzo 1970, n. 76), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui impone l'arresto in flagranza di chi contravvenga al divieto di comparire mascherato in luogo pubblico o aperto al pubblico.