Articolo abrogato dall'art. 4, L. 18 aprile 1975, n. 110.
[È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.
Salva l'applicazione delle pene stabilite dal codice penale per il porto abusivo di arme, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da lire 20.000(1) a 200.000(1).
Le armi sono confiscate.]
Note
(1)
Importo modificato dall'art. 3, comma 1, L. 12 luglio 1961, n. 603.