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Articolo 195 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 195 TULPS

Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

[I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza.

Il trasgressore a questa prescrizione è punito con l'arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da lire 500 a 3000.]

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