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Articolo 194 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]
[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 194 TULPS

Titolo abrogato dall'art. 15, L. 20 febbraio 1958, n. 75

[Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, quando modifica il locale stesso o i suoi accessi senza permesso dell'autorità locale di pubblica sicurezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 500 a 5000 ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.

Alla stessa pena soggiace l'esercente che non notifica all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio ovvero scientemente, o per incuria della vigilanza sanitaria, ammette nel locale o permette che vi rimangano, anche temporaneamente, donne affette da malattie celtiche che diano luogo al pericolo di contagio.]

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