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Articolo 187 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 01/11/2024]

Dispositivo dell'art. 187 TULPS

Qualora il confinato tenga buona condotta, il ministro dell'interno può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

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Consulenze legali
relative all'articolo 187 TULPS

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. D. chiede
martedì 20/08/2024
“Chiedo se nel mio negozio di abbigliamento in Roma (su strada) posso esporre un cartello di divieto per vietare tassativamente l’ingresso ai bambini ( es. minori di anni 15) anche se accompagnati da adulti. Danneggiano la merce per giocarci, e i genitori (soprattutto di provenienza asiatica) danno loro ragione, rendendo inutile ogni nostro tentativo verbale per renderli innocui.
Grazie.”
Consulenza legale i 04/09/2024
Al fine di rispondere al suo quesito occorre riportare quanto dispone l’art. 187 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) ossia "salvo quanto dispongono gli art. 689 del c.p. e art. 691 del c.p. del Codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.".

Gli articoli del codice penale citati disciplinano ipotesi specifiche di divieto per ragioni contingenti quali, ad esempio, il divieto di servire alcolici a minori oppure a chi si trovi in stato di manifesta ubriachezza che, nel suo caso, non vengono in rilievo.

Pertanto, al di fuori di queste ipotesi, non è legittimo vietare l’ingresso in un negozio aperto al pubblico sulla base dell’età del soggetto e, l’eventuale accesso negato, potrebbe essere sanzionato con una sanzione amministrativa il cui importo varia da euro 516 a euro 3098.

Diversamente, il minore potrebbe essere allontanato dal locale qualora dovesse esserci un legittimo motivo volto a tutelare un interesse pubblico quale quello dell’ordine pubblico o della quiete pubblica che potrebbe sussistere allorquando la condotta del minore sia talmente grave da porre in pericolo o danneggiare anche altri soggetti (ipotesi rara).


Vincenzo S. chiede
lunedì 11/06/2018 - Campania
“Qualche giorno fa mi sono recato presso una vendita legnami, dove sovente mi reco per acquistare appunto del legno.

Non so per quale oscura ragione anche se può sembrare strano il proprietario dell’esercizio, in seguito allo sbraitarmi contro, ove in questo frangente io lo ascoltavo passivamente, si è rifiutato di vendermi il legno.

La domanda è molto semplice: lo può fare? Si può rifiutare di vendermi il legno dal momento che si tratta di un pubblico esercizio?”
Consulenza legale i 12/06/2018
Nel nostro ordinamento non esiste un vero e proprio “obbligo a contrarre” per colui il quale esercita una professione rivolta al pubblico, se non per quanti abbiano già promesso di concludere un contratto (contratto preliminare) ovvero per quanti esercitano un’attività in condizioni di monopolio talché il cliente è costretto a servirsi da quell’esercente (2597 c.c.) .
Tutti casi molto differenti rispetto a quello che ha dato spunto alla domanda.

Sebbene dunque non si possa costringere nessuno a concludere un contratto con noi, nel Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) vi è una norma, l’art. 187, la quale prevede che “gli esercenti non possono senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.”,
Tale rifiuto, sebbene non coercibile, costituisce illecito amministrativo ed è punibile con una pena pecuniaria che va da 516 a 3.098 euro.

Pertanto, allo scopo di veder punito l’esercente che senza un motivo si è rifiutato di venderci quanto richiesto, sarà necessario proporre denuncia/querela all’Autorità Giudiziaria avendo cura di riportare i fatti accaduti segnalando anche l'eventuale presenza di terzi testimoni.