(1)(2)(3)La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione.
Note
(1)
Articolo modificato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689, dall'art. 9, L. 13 dicembre 1989, n. 401 e successivamente, sostituito dall'art. 37, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.
(2)
L'art. 2, comma 2-ter, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73 ha interpretato il presente comma nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l'esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Vedi anche, il art. 2, comma 2-quater del medesimo D.L. 40/2010.
(3)
La Corte costituzionale, con ordinanza 13-28 dicembre 2006, n. 454 (Gazz. Uff. 3 gennaio 2007, n. 1, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 88 così come richiamato dall'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione.