Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.
[L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestarili(1).]
Note
(1)
Ora del Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 (Gazz. Uff. 22 aprile 1944, n. 21 S.S.) e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.