(1)Il prefetto, sentito il parere del consiglio provinciale sanitario o dell'ufficio del genio civile, può, anche in mancanza di ricorso, annullare il provvedimento del Podestà che ritenga contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.
Note
(1)
Ora Sindaco, per effetto del R.D.L. 4 aprile 1944, n. 111 (Gazz. Uff. 22 aprile 1944, n. 21 S.S.) e del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203, contenenti norme per l'amministrazione, la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali.