Salvo quanto è stabilito dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono essere impiantati ed esercitati soltanto nei luoghi e con le condizioni determinate dai regolamenti locali(1).
In mancanza di regolamenti il Podestà(2) provvede sulla domanda degli interessati.
Gli interessati possono ricorrere al prefetto che provvede, sentito il consiglio provinciale sanitario, e, se occorre, I'ufficio del genio civile.