(1)Per le violazioni previste dagli articoli 17 bis e 221 bis è esclusa la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note
(1)
Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.