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Articolo 18 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

(R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Dispositivo dell'art. 18 TULPS

(1)I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 (lire 200.000)(2) a euro 413 (800.000)(2). La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorità, sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola(3)(4).

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 (lire 400.000)(2) a euro 413 (800.000)(2). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola(4).

Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000(4).

La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresì, a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato(4).

Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione è da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa è posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della legge anzidetta(4).

Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla metà(4).

La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non è ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile(4).

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

Note

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo-8 aprile 1958, n. 27 (G.U. 12 aprile 1958, n. 89), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.
(2) Importo elevato dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e, successivamente, dall'art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.
(3) La Corte costituzionale, consentenza 3-10 giugno 1970, n. 90 (G.U. 17 giugno 1970, n. 150) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso prevista dal primo comma. Successivamente consentenza 4-10 maggio 1979, n. 11 (G.U. 16 maggio 1979, n. 133), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, secondo periodo, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto nel primo comma.
(4) Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23 ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 18, commi 3 e 5 e l'introduzione di cinque nuovi commi dopo il quinto all'art. 18. Il D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, ha disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera a)) che "al terzo comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000»" e che "al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000»".

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