1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70 ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA".
2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
- a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
- c) i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70 decies, comma 3, terzo periodo;
- d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.