Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471(0)
[Chi non esegue i versamenti prescritti negli articoli 27, 30, 31 e 32 o li esegue in misura inferiore a quella che risulta dalle dichiarazioni presentate è soggetto ad una sopratassa pari alla metà della somma non versata o versata in meno.]
Note
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Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha confermato (con l'art. 101, comma 2, lettera c)) l'abrogazione dell'art. 44.