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Articolo 43 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Violazioni dell'obbligo di dichiarazione

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 43 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

[Chi non presenta una delle dichiarazioni previste negli articoli 27, 28 e 31 è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta dovuta per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore di oltre un decimo a quella dovuta, ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore di oltre un decimo a quella spettante, si applica la pena pecuniaria da una a due volte la differenza.

L'omissione della dichiarazione e la presentazione di essa con indicazioni inesatte sono punite, indipendentemente da quanto stabilito nei precedenti commi, con la pena pecuniaria da centomila a cinquecentomila lire.

Per la mancata presentazione dell'elenco dei clienti, di cui al primo comma dell'art. 29, si applica la pena pecuniaria da lire cinquecentomila e due milioni; per la mancata presentazione dell'elenco riepilogativo di cui al secondo comma dello stesso articolo, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a cinque milioni. La presentazione degli elenchi si considera omessa se i dati in essi contenuti sono inesatti o incompleti; tuttavia la pena pecuniaria può essere ridotta fino ad un quinto del minimo se i dati mancanti o inesatti sono di scarsa rilevanza e non si applica se sono privi di rilevanza e in ogni caso se il contribuente provvede ad integrarli o rettificarli entro il mese successivo a quello di presentazione dell'elenco.

Chi non presenta la dichiarazione prevista nell'art. 35 è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila ad un milione. La stessa sanzione si applica a chi non presenta l'allegato previsto nel terzo comma dell'art. 35 e a chi presenta la dichiarazione o l'allegato con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire la identificazione del contribuente.]

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