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Articolo 29 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Allegati alla dichiarazione annuale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 29 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D.L. 10 giugno 1994, n.357, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 1994, n. 489.

[Alla dichiarazione annuale deve essere allegato lo elenco dei clienti, nel quale devono risultare la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome, se non si tratta di imprese, società o enti, nonché il domicilio o la residenza dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nel corso dell'anno precedente e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero, e deve essere indicato, per ciascuno di essi, l'ammontare complessivo delle imposte addebitate e delle fatture emesse, comprese quelle relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al sesto comma dell'art. 21.

I contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, ai sensi del terzo comma dell'art. 8, devono allegare alla dichiarazione un elenco riepilogativo degli acquisti effettuati ai sensi di tale norma nel corso dell'anno precedente, indicando i cedenti dei beni e i prestatori dei servizi e specificando per ciascuno di essi l'ammontare imponibile delle operazioni, gli estremi delle fatture ricevute e la ditta, denominazione o ragione sociale, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti nonché il domicilio o la residenza e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero.

Le imprese indicate nel secondo comma dell'art. 22, che emettono le fatture in relazione ai servizi prestati, possono essere tuttavia dispensate, con decreto del Ministro per le finanze, dalla presentazione dell'elenco dei clienti.]

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