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Articolo 28 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Dichiarazione annuale

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 28 Testo unico IVA

Articolo abrogato dal D.P.R. 22 luglio 1998, n.322

[Entro il mese di febbraio di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa alla imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Dalla dichiarazione devono risultare:

  1. 1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente, distinto secondo l'aliquota applicabile, e l'ammontare delle relative imposte. I commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 devono indicare come ammontare imponibile quello dei corrispettivi registrati nell'anno precedente ai sensi dello art. 24, diminuiti a norma del quarto comma dell'art. 27;
  2. 2) l'ammontare delle operazioni non imponibili di cui al sesto comma dell'art. 21 e quello delle operazioni esenti ivi indicate, registrato ai sensi degli articoli 23 e 24 nell'anno precedente;
  3. 3) l'ammontare degli acquisti e delle importazioni per i quali è ammessa la detrazione prevista nello art. 19, risultante dalle fatture e dalle bollette doganali registrate nell'anno precedente a norma dell'art. 25, distinto secondo l'aliquota applicabile, nonché l'ammontare delle relative imposte, con la specificazione: a) dell'ammontare degli acquisti o importazioni dei beni e dei servizi utilizzati per effettuare prestazioni di servizi esenti e delle imposte relative; b) dell'ammontare degli acquisti o importazioni dei beni e dei servizi utilizzati promiscuamente e della parte delle relative imposte non detraibili ai sensi del secondo comma dell'art. 19. Nella ipotesi prevista dal terzo comma dello stesso articolo deve essere indicata, in luogo degli elementi di cui alle lettere a) e b), la quota d'imposta non detraibile stabilita con il decreto ministeriale;
  4. 4) la differenza fra l'ammontare complessivo delle imposte di cui al n. 1) e quello delle imposte detraibili di cui al n. 3), tenendo conto anche delle variazioni registrate a norma dell'art. 26;
  5. 5) l'ammontare delle somme versate mensilmente ai sensi dell'art. 27 e gli estremi delle relative quietanze.

Il contribuente perde il diritto alle detrazioni non operate nei mesi di competenza e non indicate nella dichiarazione annuale.

La dichiarazione annuale deve essere presentata anche ai fini del rimborso previsto nel quinto comma dello art. 19.]

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