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Articolo 190.3 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati

Dispositivo dell'art. 190.3 TUF

1. Salvo che il fatto costituisca reato ai sensi dell'articolo 166, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis:

  1. a) ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  2. a-bis) ai gestori dei mercati regolamentati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 90-quinquies, commi 2 e 3(1);
  3. b) agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  4. c) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi multilaterali di depositi in euro, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 62 septies e di quelle emanate in base ad esse;
  5. d) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo I-bis della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
  6. e) [ai soggetti indicati nell'articolo 187 novies, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal medesimo articolo e di quelle emanate in base ad esse;](2)
  7. f) [ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 79 bis, 79 ter e 79 ter 1 e di quelle emanate in base ad esse.](3).

2. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 1, e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

3. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67 ter, 68, comma 1, e 68 quater, commi 2 e 3, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194 bis, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, a essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o a essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.

4. Si applica l'articolo 187 quinquiesdecies, comma 1-quater.

Note

(1) Lettera inserita dall'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 25 novembre 2019, n. 165.
(2) Tale lettera è stata soppressa dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.
(3) La lettera f) è stata abrogata dall'art. 50, comma 2, lettera m) del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, il quale ha altresì modificato la rubrica del presente articolo.

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