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Articolo 190.2 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE n. 909/2014

Dispositivo dell'art. 190.2 TUF

1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis. La medesima sanzione si applica altresì in caso di inosservanza delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione emanate dalla Commissione europea ai sensi del predetto regolamento.

2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:

  1. a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;
  2. b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1;
  3. c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative;
  4. d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
  5. e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;
  6. f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1;
  7. g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.

4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

5. [Alle fattispecie disciplinate dal comma 3 si applica l'articolo 188, comma 2.](1)

Note

(1) Comma abrogato dal D. Lgs. 3 agosto 2017, n. 129.

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