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Articolo 190.1 bis Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 190.1 bis TUF

Articolo abrogato dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 84.

[(1)1. Agli intermediari indicati nell'articolo 79 decies, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83 novies, comma 1, lettere g) e g-bis), 83 novies 1, e di quelle emanate in base ad esse, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila a euro centocinquantamila.]

Note

(1) Tale disposizione è stata inserita con l'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 10 maggio 2019, n. 49.

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