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Articolo 118 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Casi di inapplicabilitą

Dispositivo dell'art. 118 TUF

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento prospetto(1).

2. [I commi 1 e 2 dell'articolo 116 non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni.](2)

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 5 novembre 2021, n. 191.
(2) Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera e) della L. 5 marzo 2024, n. 21.

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