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Articolo 116 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

Strumenti finanziari diffusi tra il pubblico

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 116 TUF

Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera d) della L. 5 marzo 2024, n. 21.

[1. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione degli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante(1).

1-bis. Gli emittenti indicati al comma 1 informano, quanto prima possibile, il pubblico dei fatti non di pubblico dominio concernenti direttamente detti emittenti e che, se resi pubblici, potrebbero avere un effetto significativo sul valore degli strumenti finanziari di propria emissione. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1, la Consob stabilisce le modalità di informazione del pubblico e i casi di esenzione dall'osservanza dei predetti obblighi informativi, qualora gli emittenti siano comunque tenuti agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 596/2014(2).

2. Agli emittenti indicati al comma 1 si applicano gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, nonché le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, ad eccezione degli articoli 157 e 158.

2-bis. [Gli articoli 114, ad eccezione del comma 7, e 115, si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni nei sistemi multilaterali di negoziazione che presentano le caratteristiche stabilite dalla Consob con regolamento e a condizione che l'ammissione sia stata richiesta o autorizzata dall'emittente.](3)

2-ter. [Agli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano le disposizioni degli articoli 125 bis, commi 1 e 3, e, in quanto compatibile, 4, 125 ter, 125 quater, 126, 126 bis e 127. La Consob può estendere, con regolamento, in tutto o in parte, gli obblighi previsti negli articoli 125 bis, 125 ter e 125 quater agli emittenti strumenti finanziari, diversi dalle azioni, diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob può dispensare dall'osservanza delle suddette disposizioni gli emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati di altri Paesi dell'Unione europea o in mercati di Paesi extracomunitari, in considerazione degli obblighi informativi a cui sono tenuti in forza della quotazione.](4)]

Note

(1) Tale comma 1 è stato modificato dall'art. 3 comma 10 lett. a) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
(2) Il comma 1-bis è stato introdotto dall'art. 3 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 107.
(3) Il comma 2-bis è stato abrogato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 107.
(4) Comma abrogato dal D. Lgs. 18 giugno 2012, n. 91.

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