1. Il reddito imponibile, determinato in via forfetaria ed unitaria sulla base del reddito giornaliero di ciascuna nave con i requisiti predetti, è calcolato sulla base degli importi in cifra fissa previsti per i seguenti scaglioni di tonnellaggio netto:
- a) da 0 a 1.000 tonnellate di stazza netta: 0,0090 euro per tonnellata;
- b) da 1.001 a 10.000 tonnellate di stazza netta: 0,0070 euro per tonnellata;
- c) da 10.001 a 25.000 tonnellate di stazza netta: 0,0040 euro per tonnellata;
- d) da 25.001 tonnellate di stazza netta: 0,0020 euro per tonnellata.
2. Agli effetti del comma precedente, non sono computati i giorni di mancata utilizzazione a causa di operazioni di manutenzione, riparazione ordinaria o straordinaria, ammodernamento e trasformazione della nave; sono altresì esclusi dal computo dei giorni di operatività quelli nei quali la nave è in disarmo temporaneo.
3. Dall'imponibile determinato secondo quanto previsto dai commi precedenti non è ammessa alcuna deduzione. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 84.