[1. Gli utili distribuiti, in occasione diversa dalla liquidazione, da società non residenti aventi i requisiti di cui al comma successivo, se la partecipazione diretta nel loro capitale è non inferiore al 25 per cento ed è detenuta ininterrottamente per almeno un anno, non concorrono alla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare e, tuttavia, detto importo rileva agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica se la società non residente:
- a) riveste una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990;
- b) risiede, ai fini fiscali, in uno Stato membro della Comunità europea;
- c) è soggetta nello Stato di residenza senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati ad una delle seguenti imposte: impot des societes/vennootschapsbelasting in Belgio;selskabsskat in Danimarca;Korperschaftsteuer in Germania;dorow eisodhmatow Nomikvn prosvpvn kerdoskopikoy' xarakthra in Grecia;impuesto sobre sociedades in Spagna;impot sur les societes in Francia; corporation tax in Irlanda;impot sur le revenu des collectivites nel Lussemburgo;vennootschapsbelasting nei Paesi Bassi; imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas in Portogallo;corporation tax nel Regno Unito, o a qualsiasi altra imposta che venga a sostituire una delle imposte sopraindicate.
2-bis. A seguito dell'ingresso di nuovi Stati nella Comunità europea, con decreto del Ministro delle finanze è integrato l'elenco delle imposte di cui alla lettera c) del comma 2.
2-ter. Le disposizioni del comma 1 possono essere applicate anche per le partecipazioni in società, residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, soggette ad un regime di tassazione non privilegiato in ragione dell'esistenza di un livello di tassazione analogo a quello applicato in Italia nonché di un adeguato scambio di informazioni, da individuare con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con i medesimi decreti possono essere individuate modalità e condizioni per l'applicazione del presente comma.
3. (Comma abrogato)
4. (Comma abrogato)
5. Ai fini degli articoli 61 e 66, le minusvalenze non sono deducibili per la quota eventualmente determinatasi per effetto della distribuzione degli utili che non concorrono a formare il reddito ai sensi del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1 dell'art. 113 le disposizioni di cui ai commi precedenti sono applicabili solo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di società ed enti commerciali aventi i requisiti indicati nel comma 2 ovvero nel comma 2-ter.
7. (comma abrogato) 1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 22 per cento dell'onere di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi. 2. L'onere di cui al comma 1 non rileva ai fini della maggiorazione di conguaglio.]