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Articolo 105 bis Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 09/10/2024]

Maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 105 bis TUIR

Articolo abrogato dal D. Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

[1. Se la somma distribuita ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, è superiore al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza.

2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

3. Se il 64 per cento del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, è superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza è computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza è superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento degli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione.

4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1 dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne è stata deliberata la distribuzione è aumentata di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.

5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi da 1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al capitale e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci.

6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le somme distribuite sono prelevate:

  1. a) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente;
  2. b) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono essere distintamente indicati:

  1. a) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1 dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'imposta;
  2. b) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4;
  3. c) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 2;
  4. d) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera a) del comma 6;
  5. e) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del comma 6.

8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione non è stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi è stata omessa l'indicazione di cui al comma 7 l'imposta è in ogni caso aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi.

9. Ai fini della applicazione agli enti commerciali delle disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno riferimento si ha riguardo alla data di entrata in vigore del presente testo unico anziché a quella del 1 dicembre 1983.]

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