1. La nullitą o l'annullabilitą dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta.
2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.