1. Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unitā familiare nei confronti dei familiari stranieri č riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari.
2. Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni el decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, fatte salve quelle pių favorevoli della presente legge o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unitā familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di prioritā il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.