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Articolo 7 Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

Dispositivo dell'art. 7 Testo unico sull'immigrazione

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 3.500 euro(1).

Note

(1) Il comma 2-bis è stato modificato dall'art. 3, comma 2-ter del D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 159.

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Consulenze legali
relative all'articolo 7 Testo unico sull'immigrazione

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G.C. chiede
martedģ 06/06/2023
“Essendo a priori negato il permesso di soggiorno per turismo ad una giovane cittadina malgascia qualora la richiesta sia effettuata dallo scrivente (anni 76), la richiesta verrebbe effettuata da mia figlia. Domande: 1) una volta che l'invitata arriva sul territorio nazionale verrebbe comunicato all'autorità di P.S. l'ospitalità. Può essere successivamente comunicato il cambio di domiciliazione presso la mia abitazione sita in comune diverso? 2) quale responsabilità grava sull'invitante qualora l'invitata dovesse decidere contro la volontà di mia figlia e mia di abbandonare il domicilio ed entrare così in clandestinità? Ringrazio della cortese risposta.”
Consulenza legale i 21/06/2023
Il Regolamento Europeo n. 810/2009 disciplina i visti Schengen che permettono l’ingresso ai soggetti extracomunitari, tra l’altro, per motivi turistici, all’interno del territorio dei paesi appartenenti all’area Schengen, tra cui l’Italia.

Innanzitutto, appare opportuno chiarire che ai sensi dell’art. 9 del predetto Regolamento, la domanda per la concessione di un visto turistico può essere presentata: a) dal richiedente; b) da un intermediario commerciale accreditato; c) da un'associazione o istituzione professionale, culturale, sportiva o d'istruzione, per conto dei suoi membri.
I richiedenti o i soggetti sopra indicati, infatti, devono recarsi personalmente presso l’ufficio del consolato per la presentazione della domanda ai fini del rilevamento delle impronte digitali.

Chiarito ciò, quanto all’obbligo di comunicare alle Autorità di Pubblica Sicurezza l’ospitalità offerta ad un soggetto extracomunitario, l’art. 7 del T.U. Immigrazione dispone che “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza”.

In risposta al suo primo quesito, quindi, si può affermare che la persona straniera ospitata può cambiare alloggio ma il nuovo soggetto che la ospita è tenuto, a norma del citato articolo, a darne comunicazione alle autorità, entro 48 ore dal momento in cui inizia l’ospitalità.

Si noti che, nel caso in cui non venisse effettuata la comunicazione anzidetta, la violazione è punita con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 160 € a 1.100 €.

Infine, quanto all’ultimo quesito, occorre tenere distinta l’ipotesi in cui il soggetto extracomunitario permanga in clandestinità nel territorio italiano senza o con il suo ausilio o quello di sua figlia.

Infatti, in quest’ultimo caso la condotta è giuridicamente sanzionata, tra l’altro, anche dall’ art. 12 del T.U. immigrazione che, al comma 5, stabilisce“ […] salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni [convertiti in euro]. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.”.