(massima n. 1)
In tema di espropriazione, la norma di cui all'art. 46 della L. n. 2359 del 1865 (abrogata dall'art. 58.1 n. 1 del D.P.R. n. 327 del 2001, ma applicabile nella specie in forza della previsione del precedente art. 57.1 del medesimo decreto, come modificato dal D.Lgs. n. 302 del 2002) va interpretata nel senso che il pregiudizio permanente al contenuto oggettivo del diritto di proprietą di un fondo verificatosi per effetto dell'esecuzione di un'opera pubblica va risarcito a far tempo dall'esecuzione dell'opera medesima in capo a chi, a quell'epoca, risultasse proprietario del fondo danneggiato, atteso che la relativa diminuzione di valore viene ad incidere sul suo patrimonio, sicché il trasferimento del relativo credito indennitario al successivo acquirente del fondo postula la stipula di un apposita convenzione pattizia di cessione ex art. 1260 c.c., sia pur contenuta in una clausola accessoria all'atto di alienazione.