Cons. Stato n. 5166/2015
L'istituto della retrocessione parziale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) implica un apprezzamento (per così di dire) di merito dell'Amministrazione investita della istanza di restituzione di parte del bene fatto oggetto di procedura espropriativa, laddove, in particolare, la P.A. procedente è tenuta a verificare e valutare se il bene originariamente acquisito in via coattiva in realtà sia divenuto o meno inservibile ai fini della realizzazione dell'opera pubblica (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 5821/2014).
Cass. civ. n. 10824/2014
L'incompleta realizzazione dell'opera non dà luogo alla retrocessione totale di quelle aree non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l'ultimazione dell'opera, ma solo alla retrocessione parziale dei relitti e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga a coincidere con l'intera superficie espropriata in danno di un singolo proprietario, il quale non è, pertanto, titolare di una posizione di diritto soggettivo tutelabile innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria finché non sia intervenuta la dichiarazione di inservibilità di cui all'art. 61 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, con la conseguenza che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 1520/2014
Allorché siano proposte, dopo l'espropriazione di un'area, due domande congiunte o alternative dell'espropriato, l'una di retrocessione totale, per la parte delle superfici acquisite rimasta inutilizzata (di per sé configurante uno "jus ad rem" azionabile dinanzi al giudice ordinario, nel regime anteriore come successivo all'entrata in vigore degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), l'altra di retrocessione parziale, per la parte su cui sia stata realizzata un'opera di pubblica utilità diversa da quella per cui si era proceduto all'esproprio (rispetto alla quale rileva, invece, un potere discrezionale della P.A. esercitabile a seguito della richiesta di restituzione, cui corrisponde non un diritto, ma soltanto un interesse legittimo dell'espropriato), la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistico-edilizia, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (applicabile "ratione temporis"), comporta che di entrambe le domande debba conoscere il giudice amministrativo, potendo egli decidere sia su interessi legittimi che su diritti soggettivi.