Cons. Stato n. 5166/2015
                                      L'istituto  della retrocessione  parziale  di cui  all'art. 47  D.P.R.  n.  327/2001  (T.U.  Espropriazione  per  p.u.) implica  un  apprezzamento  (per  così  di  dire)  di  merito dell'Amministrazione investita della istanza di restituzione di parte del bene fatto oggetto di procedura espropriativa, laddove, in particolare, la P.A. procedente è  tenuta  a  verificare  e  valutare  se  il  bene originariamente acquisito in via coattiva in realtà sia divenuto o meno inservibile ai fini della realizzazione dell'opera pubblica (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 5821/2014).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 10824/2014
                                      L'incompleta  realizzazione  dell'opera  non  dà luogo  alla  retrocessione  totale  di  quelle  aree  non ancora utilizzate alla scadenza della data fissata per l'ultimazione  dell'opera,  ma  solo  alla  retrocessione parziale dei relitti e ciò anche nel caso in cui uno di essi venga  a coincidere con  l'intera superficie  espropriata  in danno di un singolo proprietario, il quale non è, pertanto, titolare  di  una  posizione  di  diritto  soggettivo  tutelabile innanzi  all'autorità  giudiziaria  ordinaria  finché  non  sia intervenuta  la  dichiarazione  di  inservibilità  di  cui  all'art. 61  della  L.  25  giugno  1865,  n.  2359,  con  la conseguenza  che la  relativa controversia  appartiene alla  giurisdizione  del  giudice  amministrativo.
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 1520/2014
                                      Allorché  siano  proposte,  dopo  l'espropriazione di  un'area,  due  domande  congiunte  o  alternative dell'espropriato,  l'una  di  retrocessione  totale, per  la parte delle superfici  acquisite  rimasta  inutilizzata  (di per sé  configurante  uno  "jus  ad  rem"  azionabile  dinanzi  al giudice ordinario, nel regime anteriore come successivo all'entrata in vigore degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001,  n.  327), l'altra  di  retrocessione  parziale, per  la parte su cui sia stata realizzata un'opera di pubblica utilità diversa  da  quella  per  cui  si  era  proceduto  all'esproprio (rispetto alla quale rileva, invece, un potere discrezionale della  P.A.  esercitabile  a  seguito  della  richiesta  di restituzione,  cui  corrisponde  non  un  diritto,  ma  soltanto un interesse legittimo dell'espropriato), la giurisdizione amministrativa  esclusiva  in  materia  urbanistico-edilizia, di  cui  all'art.  34 del D.Lgs.  31  marzo  1998, n. 80  (applicabile  "ratione  temporis"), comporta  che di entrambe  le  domande debba  conoscere  il  giudice amministrativo,  potendo  egli  decidere  sia  su interessi legittimi che su diritti soggettivi.