(massima n. 1)
L'istituto della retrocessione parziale di cui all'art. 47 D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) implica un apprezzamento (per cosė di dire) di merito dell'Amministrazione investita della istanza di restituzione di parte del bene fatto oggetto di procedura espropriativa, laddove, in particolare, la P.A. procedente č tenuta a verificare e valutare se il bene originariamente acquisito in via coattiva in realtā sia divenuto o meno inservibile ai fini della realizzazione dell'opera pubblica (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. V, n. 5821/2014).