Cass. civ. n. 19077/2015
                                      L'approvazione  di un piano particolareggiato d'iniziativa  privata  in  zona  industriale  e  artigianale d'interesse locale consente (ex art. 28, L. n. 1150/ 1942, novellato  ex  art.  8, L.  n.  765/1967)  il  ricorso all'espropriazione per l'acquisizione delle aree necessarie, nel caso in cui i proprietari non aderiscano al progetto o non accettino di cederle volontariamente, così attribuendo alle opere previste dal piano il valore di opere private  di  pubblica  utilità:  in  tali  casi,  trova  applicazione l'art.  36,  comma  1,  T.U.  Espropriazioni  che,  prevede  la liquidazione dell'indennità in misura pari al valore venale dell'immobile.
                                          
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                                                          Nel  caso  di espropriazione  finalizzata  alla realizzazione di un piano particolareggiato d'iniziativa  privata volto  alla  creazione  di  una  zona industriale  ed  artigianale d'interesse  locale,  qualificabile come  opera  privata  di  pubblica  utilità  e,  pertanto,  non rientrante  nell'ambito  dell'edilizia  residenziale  pubblica, convenzionata  o  agevolata,  né  in  quello  dei  piani  di insediamento produttivo di iniziativa pubblica, né, infine, nei programmi di riabilitazione urbana, si applica l'art. 36, comma  1,  del  D.P.R.  n.  327  del  2001,  che  prevede  la liquidazione  dell'indennità  di  espropriazione  in  misura pari  al  valore  venale  dell'immobile,  non  ricorrendo  le ragioni,  collegate  alla  realizzazione  di  programmi  di riabilitazione  urbana,  che  giustificano  la  decurtazione della stessa in misura pari agli oneri di urbanizzazione ai sensi  dell'art.  37,  comma  1,  secondo  periodo,  del menzionato decreto ovvero dell'art. 27, comma 5, della I. n.  166  del  2002.  (Cassa  con  rinvio,  App.  Trieste,  28 giugno  2012).
                                                        
                 
                            
                  Cass. civ. n. 20411/2006
                                      L'ampia  previsione  di  applicabilità  del criterio  di indennizzo  espropriativo,  contenuta  nell'art.  5- bis D.L. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 392 del 1992, la cui disciplina costituisce un nucleo di principi generali, validi anche  ove  siano  applicabili,  in  via  di  specialità,  altre norme, comporta il necessario riferimento al concetto di edificabilità  legale,  in  mancanza  del  quale l'area espropriata  va  indennizzata  secondo  i  criteri  del valore  agricolo  medio, non  solo  ove  si  tratti  di espropriazioni  preordinate  alla  realizzazione  di  opere  o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle  province,  dei  comuni  e  degli  altri  enti  pubblici,  ma  anche riguardo ad espropriazioni "comunque preordinate alla  realizzazione  di  opere  o  interventi  dichiarati  di pubblica  utilità",  e  dunque  a  opere  private  di  pubblica utilità. (Nella specie, esproprio di area privata disposto a favore  di  impresa  commerciale,  a  fini  di  sfruttamento  in base a  concessione,  di  giacimento  di  idrocarburi,  nel sottosuolo,  non  compreso  nella  proprietà  dell'area espropriata).
                                          
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                                                          In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 5-bis L. n. 359 del 1992, contenendo un nucleo di principi generali  validi  anche  ove  la  procedura  ablativa  è disciplinata  in  via  di  specialità  da  altre  norme,  atteso  il riferimento al concetto di edificabilità legale, in mancanza del quale si applicano le norme di cui al titolo II della L. n. 865  del  1971, comporta  la  determinazione dell'indennità di espropriazione secondo i criteri del valore  agricolo  medio  non  solo  ove  si  tratti  di espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato  e  degli altri enti pubblici, ma anche riguardo ad espropriazioni comunque  preordinate  alla  realizzazione  di  opere  o interventi privati, dichiarati di pubblica utilità.