(massima n. 1)
L'ampia previsione di applicabilitā del criterio di indennizzo espropriativo, contenuta nell'art. 5- bis D.L. n. 333 del 1992, conv. in L. n. 392 del 1992, la cui disciplina costituisce un nucleo di principi generali, validi anche ove siano applicabili, in via di specialitā, altre norme, comporta il necessario riferimento al concetto di edificabilitā legale, in mancanza del quale l'area espropriata va indennizzata secondo i criteri del valore agricolo medio, non solo ove si tratti di espropriazioni preordinate alla realizzazione di opere o interventi da parte o per conto dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli altri enti pubblici, ma anche riguardo ad espropriazioni "comunque preordinate alla realizzazione di opere o interventi dichiarati di pubblica utilitā", e dunque a opere private di pubblica utilitā. (Nella specie, esproprio di area privata disposto a favore di impresa commerciale, a fini di sfruttamento in base a concessione, di giacimento di idrocarburi, nel sottosuolo, non compreso nella proprietā dell'area espropriata).