(massima n. 2)
            Nel  caso  di espropriazione  finalizzata  alla realizzazione di un piano particolareggiato d'iniziativa  privata volto  alla  creazione  di  una  zona industriale  ed  artigianale d'interesse  locale,  qualificabile come  opera  privata  di  pubblica  utilità  e,  pertanto,  non rientrante  nell'ambito  dell'edilizia  residenziale  pubblica, convenzionata  o  agevolata,  né  in  quello  dei  piani  di insediamento produttivo di iniziativa pubblica, né, infine, nei programmi di riabilitazione urbana, si applica l'art. 36, comma  1,  del  D.P.R.  n.  327  del  2001,  che  prevede  la liquidazione  dell'indennità  di  espropriazione  in  misura pari  al  valore  venale  dell'immobile,  non  ricorrendo  le ragioni,  collegate  alla  realizzazione  di  programmi  di riabilitazione  urbana,  che  giustificano  la  decurtazione della stessa in misura pari agli oneri di urbanizzazione ai sensi  dell'art.  37,  comma  1,  secondo  periodo,  del menzionato decreto ovvero dell'art. 27, comma 5, della I. n.  166  del  2002.  (Cassa  con  rinvio,  App.  Trieste,  28 giugno  2012).