Cass. civ. n. 56/2015
L'assegnazione del dirigente comunale ad un diverso ufficio, pure dirigenziale, esula dalla problematica del demansionamento, trattandosi, ove vi sia stata manifestazione di volontà punitiva e ritorsiva del datore di lavoro, di "assegnazione del lavoratore ad ufficio diverso per ritorsione" vietata anche nel pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha confermato la condanna del comune al risarcimento dei danni subiti dal dirigente per la revoca dell'incarico dirigenziale prima della scadenza del termine e l'assegnazione ad un servizio di minore rilevanza, alla stregua della scala di valutazione delle posizioni dirigenziali prevista dal regolamento comunale).
Cass. civ. n. 3451/2010
Il sistema normativo del lavoro pubblico dirigenziale negli enti locali (trasfuso da ultimo nell'art. 109 del d.l.vo n. 267 del 2000), nell'escludere la configurabilità di un diritto soggettivo a conservare in ogni caso determinate tipologie di incarico dirigenziale (ancorché corrispondenti all'incarico assunto a seguito di concorso specificatamente indetto per determinati posti di lavoro e anteriormente alla cosiddetta "privatizzazione"), conferma peraltro il principio generale che, nel lavoro pubblico, alla qualifica dirigenziale corrisponde soltanto l'attitudine professionale all'assunzione di incarichi dirigenziali di qualunque tipo, e non consente perciò - anche in difetto dell'espressa previsione di cui all'art. 19 del d.l.vo n. 165 del 2001 stabilita per le amministrazioni statali - di ritenere applicabile l'art. 2103 c.c., risultando la regola del rispetto di determinate specifiche professionalità acquisite non compatibile con lo statuto del dirigente pubblico locale, con la sola eccezione della dirigenza tecnica, la quale va tuttavia interpretata in senso stretto, ossia nel senso che il dirigente tecnico, il cui incarico è soggetto ai principi della temporaneità e della rotazione, deve comunque svolgere mansioni tecniche.
C. Conti n. 350/2009
L'art. 109 t.u. enti locali, che stabilisce che nei comuni privi di personale dirigenziale le relative funzioni possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica, non esclude che tali comuni, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse di bilancio e delle previsioni statutarie e regolamentari, possano conferire incarichi dirigenziali a contratto a soggetti esterni, a norma dell'art. 110 dello stesso t.u.; pertanto non si ha danno erariale, ove siffatta attribuzione d'incarichi dirigenziali non ecceda in modo evidente ed abnorme i limiti della potestà organizzativa dell'ente locale.