(massima n. 1)
L'art. 109 t.u. enti locali, che stabilisce che nei comuni privi di personale dirigenziale le relative funzioni possono essere attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica, non esclude che tali comuni, nell'esercizio della loro autonomia organizzativa e nei limiti delle risorse di bilancio e delle previsioni statutarie e regolamentari, possano conferire incarichi dirigenziali a contratto a soggetti esterni, a norma dell'art. 110 dello stesso t.u.; pertanto non si ha danno erariale, ove siffatta attribuzione d'incarichi dirigenziali non ecceda in modo evidente ed abnorme i limiti della potestą organizzativa dell'ente locale.