Cass. civ. n. 2001/2008
La norma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - in base alla quale chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non può essere immediatamente rieletto per un terzo mandato - si applica senza distinzione ai mandati svolti sia anteriormente che successivamente alla sua entrata in vigore, mancando ogni elemento dal quale possa desumersi che il legislatore abbia disposto l'applicabilità della norma solo per il futuro; detta disposizione prevede una causa originaria di ineleggibilità che, ove non rilevata tramite il procedimento di cui agli artt. 41 e 69 del medesimo D.Lgs., comporta la possibilità di dichiarare la decadenza dell'eletto anche in via giudiziale.
Cons. Stato n. 6476/2005
Gli artt. 41 ("Adempimenti della prima seduta") e 46, comma 2, ("Nomina della giunta") del D.Lgs. n. 267 del 2000 non stabiliscono scadenze ultimative per procedere agli adempimenti da esse previsti. Le due disposizioni in esame prevedono incombenze preliminari necessarie per un ordinato inizio dell'attività dell'ente e hanno una formulazione evidentemente acceleratoria. Si tratta comunque di incombenze che non possono non essere poste in essere anche se in ritardo. Dal ritardo non può evidentemente discendere, in mancanza di specifiche previsioni normative in tal senso, misure repressive che dovrebbero giungere fino alla dichiarazione di decadenza del consiglio comunale. La deliberazione con la quale il consiglio comunale ha stabilito di rinviare ad una successiva seduta tali incombenze (elezione della commissione elettorale comunale e nomina dei componenti della giunta), pertanto, non può ritenersi illegittima. È inammissibile la domanda diretta a far dichiarare la decadenza del consiglio comunale, non rientrando tale accertamento nell'ambito delle pronunce di competenza del giudice amministrativo.
Cons. Stato n. 279/2005
L'obbligo imposto in sede di prima convocazione del Consiglio comunale (e provinciale) dall'art. 41 D.Lgs. n. 267 del 2000 di "esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III" vale a dirimere ogni incertezza sulla circostanza che alla prima seduta possano validamente partecipare solo coloro che sono risultati validamente eletti all'esito dello scrutinio e non già - seppure in via di surroga - coloro che non abbiano conseguito le preferenze richieste per entrare a comporre l'organo consiliare. Non appare sostenibile che le dimissioni dei consiglieri comunali proclamati eletti intervenute prima dell'insediamento del Consiglio comunale comportino di per sé la surroga con i candidati non eletti per il verificarsi automatico ed istantaneo del trasferimento dell'ufficio in capo ai candidati che seguivano nella stessa lista. A parte la contrarietà dell'assunto all'art. 38 comma 4 D.Lgs. n. 267 del 2000 - che richiede per i candidati non eletti l'adozione dell'apposita delibera di surroga - la tesi non appare sorretta dal tenore letterale e sistematico della surrogazione, come disciplinata dall'art. 45 D.Lgs. n. 267 del 2000: la norma prevede - come è noto - l'attribuzione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo eletto del seggio che per qualsiasi causa rimanga vacante durante il quinquennio. La disposizione rinvia palesemente, sotto l'aspetto temporale, all'art. 51 D.Lgs. n. 267 del 2000, che prevede in cinque anni la durata in carica del sindaco e dei consiglieri comunali (e dei corrispondenti organi provinciali) e sotto l'aspetto sistematico ai commi 4 e 5 dell'art. 38 D.Lgs. n. 267/2000, che fissa nell'atto della proclamazione il "dies a quo" e nell'elezione dei nuovi consiglieri il "dies "ad quem"" di durata in carica dei consigli comunali. Il decorso del quinquennio è dunque collegato sempre alla proclamazione, che non si verifica nei confronti degli scrutinati non eletti, i quali sia prima che dopo l'insediamento rimangono estranei al Consiglio comunale salvo il verificarsi dei presupposti per la surroga (o per la sostituzione) da adottare con espressa delibera secondo prescrive il comma 4 dell'art. 38 D.Lgs. n. 267 del 2000. Dai suddetti argomenti risulta che la partecipazione dei surrogandi non è idonea ad integrare il quorum della prima seduta consiliare con conseguente illegittimità della deliberazione del consiglio avente ad oggetto la convalida degli eletti e la surroga dei consiglieri dimissionari.