(massima n. 1)
La norma dell'art. 51 del D.Lgs. n. 267 del 2000 - in base alla quale chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco e di Presidente della Provincia non può essere immediatamente rieletto per un terzo mandato - si applica senza distinzione ai mandati svolti sia anteriormente che successivamente alla sua entrata in vigore, mancando ogni elemento dal quale possa desumersi che il legislatore abbia disposto l'applicabilità della norma solo per il futuro; detta disposizione prevede una causa originaria di ineleggibilità che, ove non rilevata tramite il procedimento di cui agli artt. 41 e 69 del medesimo D.Lgs., comporta la possibilità di dichiarare la decadenza dell'eletto anche in via giudiziale.