(massima n. 2)
Gli artt. 41 ("Adempimenti della prima seduta") e 46, comma 2, ("Nomina della giunta") del D.Lgs. n. 267 del 2000 non stabiliscono scadenze ultimative per procedere agli adempimenti da esse previsti. Le due disposizioni in esame prevedono incombenze preliminari necessarie per un ordinato inizio dell'attività dell'ente e hanno una formulazione evidentemente acceleratoria. Si tratta comunque di incombenze che non possono non essere poste in essere anche se in ritardo. Dal ritardo non può evidentemente discendere, in mancanza di specifiche previsioni normative in tal senso, misure repressive che dovrebbero giungere fino alla dichiarazione di decadenza del consiglio comunale. La deliberazione con la quale il consiglio comunale ha stabilito di rinviare ad una successiva seduta tali incombenze (elezione della commissione elettorale comunale e nomina dei componenti della giunta), pertanto, non può ritenersi illegittima. È inammissibile la domanda diretta a far dichiarare la decadenza del consiglio comunale, non rientrando tale accertamento nell'ambito delle pronunce di competenza del giudice amministrativo.