Cass. civ. n. 20681/2018
Mentre le Regioni sono poste su di un piano di assoluta pariteticità con lo Stato, gli enti locali minori esercitato un potere regolamentare ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Cost. e dell'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997, cioè attraverso una fonte normativa sub primaria. Infatti pur essendo in presenza di un regolamento che può essere emanato anche in assenza di una legge di autorizzazione, detto potere subisce evidenti limiti, in quanto in ogni caso deve tenere conto dei vincoli finanziari e delle altre importanti novità contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 149 - 269), approvato con D.Lgs 18 agosto n. 267 che detta disposizioni in materia di finanza propria e derivata. In ogni caso, a mente del novellato art. 119 Cost., le risorse economiche devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a ciascun ente ed ovviamente queste non possono che essere costituite da risorse proprie e da tributi che detti enti sono legittimati ad istituire in armonia con i principi della Carta fondamentale, di coordinamento della finanza pubblica, dei sistema tributario e, soprattutto, nel rispetto dei vincoli comunitari.
Cons. Stato n. 6610/2008
Anche se, in ossequio al disposto di cui all'art. 5 L. n. 142/1990 (oggi D.P.R. n. 267/2000), gli enti locali possono, nel rispetto della legge, emanare norme di natura regolamentare da applicare in sede di esame di istanze attinenti a procedimenti rimessi dalla legge alla loro competenza, tale potere, tuttavia, non può comportare anche quello di delimitare il novero dei professionisti abilitati a redigere le relazioni tecniche, da allegare alle istanze presentate da privati. Ed infatti, solo le leggi professionali (nonché i regolamenti da queste previsti) possono specificare le competenze delle singole categorie.
Cons. Stato n. 1305/2008
Nell'annullato regolamento del Comune di Roma, riguardante l'istituzione del cd. fascicolo del fabbricato, il dichiarato carattere obbligatorio della sua redazione non è contestabile sotto il profilo che alla declaratoria dell'obbligo non seguirebbe alcuna indicazione in ordine alle sanzioni applicabili in caso di inadempimento, atteso che a norma dell'art. 7-bis, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'obbligo di generale osservanza degli atti regolamentari si accompagna la previsione di una sanzione pecuniaria amministrativa in caso di inosservanza.
Cons. Stato n. 148/2005
In base all'art. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (t.u. degli enti locali), in caso di antinomia fra una disposizione dello statuto comunale ed una disposizione contenuta in un regolamento dello stesso comune, occorre dare prevalenza alla disposizione statutaria e disapplicare quella regolamentare.