(massima n. 1)
Mentre le Regioni sono poste su di un piano di assoluta pariteticità con lo Stato, gli enti locali minori esercitato un potere regolamentare ai sensi dell'art. 117, comma 6, della Cost. e dell'art. 52 del D.lgs n. 446 del 1997, cioè attraverso una fonte normativa sub primaria. Infatti pur essendo in presenza di un regolamento che può essere emanato anche in assenza di una legge di autorizzazione, detto potere subisce evidenti limiti, in quanto in ogni caso deve tenere conto dei vincoli finanziari e delle altre importanti novità contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (artt. 149 - 269), approvato con D.Lgs 18 agosto n. 267 che detta disposizioni in materia di finanza propria e derivata. In ogni caso, a mente del novellato art. 119 Cost., le risorse economiche devono consentire di finanziare integralmente le funzioni pubbliche attribuite a ciascun ente ed ovviamente queste non possono che essere costituite da risorse proprie e da tributi che detti enti sono legittimati ad istituire in armonia con i principi della Carta fondamentale, di coordinamento della finanza pubblica, dei sistema tributario e, soprattutto, nel rispetto dei vincoli comunitari.