(massima n. 1)
Anche se, in ossequio al disposto di cui all'art. 5 L. n. 142/1990 (oggi D.P.R. n. 267/2000), gli enti locali possono, nel rispetto della legge, emanare norme di natura regolamentare da applicare in sede di esame di istanze attinenti a procedimenti rimessi dalla legge alla loro competenza, tale potere, tuttavia, non può comportare anche quello di delimitare il novero dei professionisti abilitati a redigere le relazioni tecniche, da allegare alle istanze presentate da privati. Ed infatti, solo le leggi professionali (nonché i regolamenti da queste previsti) possono specificare le competenze delle singole categorie.