[1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali č giā stato rilasciato il certificato di agibilitā, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformitā o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformitā o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilitā con gli impianti preesistenti.
3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, č possibile ricorrere alla certificazione di conformitā dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 111.]