[1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformitą degli impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unitą sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltą di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalitą stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta.]